LEGGE ANTI-OMOFOBIA

Che cosa significa essere gay
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LEGGE ANTI-OMOFOBIA

Messaggio da progettogayforum » mercoledì 24 luglio 2013, 20:36

Riporto qui di seguito il testo che il Governo ha presentato alle Camere in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&a ... i.all00030
_______________
ALLEGATO 3
Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE
Norme in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
ART. 1
(Orientamento sessuale e identità di genere).
  Ai fini della legge penale si intende per:
   a) «Orientamento sessuale» l'attrazione nei confronti di una persona dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;
   b) «Identità di genere» la percezione che una persona ha di sé come appartenente al genere femminile o maschile, anche se opposto al proprio sesso biologico.
ART. 2
(Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654).
  1. All'articolo 3, della legge 13 ottobre 1975, n.654, e successive modificazioni, sono abrogate le parole «o con la multa fino a 6.000 euro».
ART. 3
(Norme in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima).
  1. In conformità a quanto disposto in materia di discriminazioni dall'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, e le norme del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano integralmente anche in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima.
ART. 4
(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).
  1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è inserito il seguente:
ART. 1-bis.
(Attività non retribuita a favore della collettività).
  1. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale dispone la sanzione accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 2.
  2. L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo tra sei mesi e un anno, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.
  3. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3, L. 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone diversamente abili, dei tossicodipendenti, degli anziani, degli extracomunitari o a favore delle associazioni a tutela delle persone omosessuali.
  4. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati.».
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
  3. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 sono abrogati i commi 1-bis, limitatamente alla lettera a), 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies.
______________
Sottolineo che alcuni gruppi cattolici hanno indetto una maratona di preghiera per chiedere alla Madonna di fermare la norma anti-omofobia http://gayburg.blogspot.it/2013/07/una- ... edere.html Chi ha orecchio per intendere intenda!

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Re: LEGGE ANTI-OMOFOBIA

Messaggio da progettogayforum » mercoledì 24 luglio 2013, 21:52

Aggiungo due link particolarmente interessanti che danno un'idea del clima politico intorno alla proposta di legge:

http://gayburg.blogspot.it/2013/07/la-m ... talia.html e
https://www.facebook.com/events/483231318421499/

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Re: LEGGE ANTI-OMOFOBIA

Messaggio da Landon » mercoledì 24 luglio 2013, 21:57

Grazie mille del post, project. A dire il vero anche io volevo pubblicare, giorni fa, il testo della normativa contro l'omofobia ma non ne ho avuto il tempo.
Tutto sommato non mi sembra una legge del tutto priva di contenuti, come molti affermano. Senza ombra di dubbio si doveva fare molto di più ma bisogna anche tenere conto della presenza di un governo di coalizione e non di un governo di un'unica parte politica. Sarebbe già molto se venerdì 26 luglio, cioè fra due giorni, si votasse a favore di questa norma di civilità. E' doverso sottolineare che, in caso di approvazione, sarebbe un piccolo passo in avanti nella strada dei diritti civili. Mi è piaciuto soprattutto questo comma:
progettogayforum ha scritto:il tribunale dispone la sanzione accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità
Purtroppo, navigando nel web, ho letto di posizioni incommentabili, sotto ogni punto di vista. Gli estremisti cattolici e non ci sono sempre stati e sempre ci saranno. A questo punto, però, mi viene da ridere( o da piangere) leggendo i "paventati arresti" da parte degli oppositori del matrimonio gay. Perché è così difficile da comprendere che con questo testo non si mira a creare un "reato di opinione" ma solamente a punire i violenti??? Viene utilizzato questo pretesto per affossare nuovamente questa legge. Si sta facendo tutto questo clamore per una legge contro la violenza, figuriamoci quando, prima o poi, si discuterà di unioni civili.....Ora spetta solamente al governo fare la propria parte: si farà condizionare, come al solito, dagli estremismi dei cattolici oppure riuscirà ad approvare questa norma nonostante le varie ingerenze?

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Re: LEGGE ANTI-OMOFOBIA

Messaggio da progettogayforum » mercoledì 24 luglio 2013, 22:15

Aggiungo anche la scheda di Lettura relativa all'esame del progetto di legge sulla omofobia che si può leggere nel sito della Camera dei Deputati. Il documento permette di farsi un'idea molto precisa dell'ambito normativo in cui il nuovo provvedimento verrà (uso deliberatamente il futuro e non il condizionale) ad inserirsi.

Contrasto dell'omofobia e della transfobia:

http://www.deputatipd.it/Campagne/Omofo ... ofobia.pdf

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Re: LEGGE ANTI-OMOFOBIA

Messaggio da Landon » mercoledì 24 luglio 2013, 22:49

Leggendo anche su altri siti ho un dubbio, specialmente questo:

http://www.leggioggi.it/wp-content/uplo ... ofobia.pdf

Quello che non ho ben capito è se le pene da scontare verso associazioni gay friendly siano rimaste o meno. Oppure se con il nuovo testo si sia solamente introdotto nella legge Mancino i termini omofobia e transfobia, considerati comunque reati inferiori agli altri della stessa legge. Perché leggendo il testo che hai postato sembrerebbe che le pene da scontare in associazioni gay, aggravante dell'omofobia e transfobia ci siano. Nel testo che ho appena postato, invece, sembrerebbe di no e che ci si sarebbe limitati solamente ad aggiungere i termini omofobia e transfobia alla legge Mancino. Ho letto che l'aggravante dovrebbe essere votato come emendamento venerdì 26 in Aula. Effettivamente senza aggravante e senza pene in associazioni gay la legge mi sembra molto riduttiva ma, ad ogni modo, storica. Per la prima volta si inseriscono termini riguardanti l'omofobia e la transessualità. Speriamo che l'approvino in ogni caso perché, tanto, non ci si metterà molto in futuro a modificare queste cose.

P.S= Ho trovato questo articolo che spiega in maniera precisa la nuova legge:

http://espresso.repubblica.it/dettaglio ... 2211643//1

Da quello che ho capito, correggetemi se sbaglio, vengono introdotte le parole omofobia e transfobia alla legge Mancino ma sia le persone omosessuali sia le persone transessuali non potranno godere dell'aggravante stesso, garantito invece per le altre discriminazioni della legge Mancino. Quindi, sostanzialmente, le persone transessuali ed omosessuali continuerebbero ad essere una categoria protetta in maniera minore rispetto alle altre. Sembra sparita la terminologia "orientamento sessuale" ed "identita di genere" insieme alle pene nelle associazioni gay. Se venisse approvata non porterebbe a dei cambiamenti esponenziali ma è sempre un miglioramento nella situazione italiana. Certamente, se così venisse approvata, risulterebbe insufficiente e dovrebbe essere rivista più in là nel tempo.

barbara
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Re: LEGGE ANTI-OMOFOBIA

Messaggio da barbara » giovedì 25 luglio 2013, 0:24

Dall'articolo si capisce che l'aggravante c'è se la persona viene aggredita, ma non c'è se vi è istigazione o propaganda. Quindi viene punita allo stesso modo la violenza fisica o l'ingiuria a privato , ma ad esempio le esternazioni dei politici , per dire, possono essere punite con la legge Mancino se sono con aggravante razzista e non possono essere punite se sono con aggravante omosessuale. Questo è quello che ho capito io.

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Re: LEGGE ANTI-OMOFOBIA

Messaggio da progettogayforum » giovedì 25 luglio 2013, 1:22

Purtroppo, Barbara, credo che tu abbia capito bene!!

barbara
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Re: LEGGE ANTI-OMOFOBIA

Messaggio da barbara » giovedì 25 luglio 2013, 8:17

Secondo voi la Chiesa si oppone perchè teme che certe affermazioni di sacerdoti o altri ministri di culto potrebbero essere oggetto di denuncia oppure più in generale perché questa legge potrebbe aumentare i diritti dei gay?
Potrebbe sembrare assurdo che una religione che dovrebbe praticare la carità contrasti una legge per difendere le persone dalle aggressioni a chi sono sottoposte .
Ma perchè stupirsi? In fondo quando nel 2008 fu discussa all'ONU la mozione contro la pena di morte per i gay in tutto il mondo e per la depenalizzazione dell'omosessualità , la chiesa si oppose . E con quali motivazioni?
Si oppose perché difendere gli omosessuali , a suo dire, sarebbe stata una discriminazione nei confronti di altri soggetti e si oppose anche perchè questa risoluzione avrebbe potuto influire sulle politiche degli stati in merito ai diritti delle persone omosessuali , specie il matrimonio.
Testuali parole : «Con una dichiarazione di valore politico, sottoscritta da un gruppo di paesi - venne affermato - si chiede agli Stati e ai meccanismi internazionali di attuazione e controllo dei diritti umani di aggiungere nuove categorie protette dalla discriminazione, senza tener conto che, se adottate, esse creeranno nuove e implacabili discriminazioni. Per esempio, gli Stati che non riconoscono l’unione tra persone dello stesso sesso come "matrimonio" verranno messi alla gogna e fatti oggetto di pressioni"
Come dire : se anche la gente finisce in carcere e muore pazienza, l'importante è difendere la famiglia per come io Chiesa la concepisco.
Ultima modifica di barbara il giovedì 25 luglio 2013, 8:24, modificato 1 volta in totale.

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Re: LEGGE ANTI-OMOFOBIA

Messaggio da Tom » giovedì 25 luglio 2013, 8:23

@Barbara.

L'argomento proposto nel video seguente da un sacerdote ******* è in sostanza che per non togliere al clero il diritto al razzismo non si può approvare una legge anti-omofobia:

http://www.youtube.com/watch?v=zFrIsJibh6o
"La vita giusta è quella ispirata dall'amore e guidata dalla conoscenza"
(B.Russell)

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LuvSeeker
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Re: LEGGE ANTI-OMOFOBIA

Messaggio da LuvSeeker » giovedì 25 luglio 2013, 17:07

barbara ha scritto:Dall'articolo si capisce che l'aggravante c'è se la persona viene aggredita, ma non c'è se vi è istigazione o propaganda. Quindi viene punita allo stesso modo la violenza fisica o l'ingiuria a privato , ma ad esempio le esternazioni dei politici , per dire, possono essere punite con la legge Mancino se sono con aggravante razzista e non possono essere punite se sono con aggravante omosessuale. Questo è quello che ho capito io.
Hai capito bene, purtroppo. La proposta di legge originaria è stata modificata quindi questa qui non è altro che un contentino per metterci a tacere.
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