desiderio di paternità

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Coppiagaymilano
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desiderio di paternità

Messaggio da Coppiagaymilano » domenica 22 ottobre 2017, 14:06

ciao a tutti noi coppia gay di 50-enni di Milano conviventi fedeli da tanti anni, da sempre con un normale senso paterno.
Ci piacerebbe diventare papà di un/una neomaggiorenne senza secondi fini, però non sappiamo come fare. consigli ?
Coppia gay Milano 50-enni coetanei fedeli coniviventi da tanti anni.

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Re: desiderio di paternità

Messaggio da progettogayforum » domenica 22 ottobre 2017, 18:32

Intanto benvenuti nel Forum.
Quello che scrivete mi lascia un po' perplesso, ma cercherò di rispondere prendendo la cosa sul serio.
Quello che scrivete apre un capitolo di estrema delicatezza anche per le coppie etero, quello dell’adozione del maggiorenne, che in Italia è certamente possibile, ma può creare problemi estremamente seri, se non è una scelta molto ben meditata da entrambe le parti. Il problema va considerato da due diversi punti di vista, uno legale e l’altro relativo alla vita vissuta.
Riporto qui di seguito la relativa normativa.

Codice Civile
Libro Primo
Delle persone e della famiglia
Titolo VIII
Dell'adozione di persone maggiori di età
Capo I
Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti.
Art. 291. (1)

Condizione.
L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare.
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 557 del 19 maggio 1988, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non consente l’adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.

Art. 294.
Pluralità di adottati o di adottanti.
È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi.
Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

Art. 296.
Consenso per l'adozione.
Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.

Art. 297.
Assenso del coniuge o dei genitori.
Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati.
Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.(1)
(1) Comma così modificato dall'art. 37, comma 2, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 299.
Cognome dell'adottato.
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

Art. 300.
Diritti e doveri dell'adottato.
L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 304.
Diritti di successione.
L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.
I diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II.

Art. 305.
Revoca dell'adozione.
L'adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti.

Art. 306.
Revoca per indegnità dell'adottato.
La revoca dell'adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero se si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.

Art. 307.
Revoca per indegnità dell'adottante.
Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato.

Capo II
Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età

Art. 311.

Manifestazione del consenso.
Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante ha residenza.
[In caso di grave impedimento il detto presidente può delegare il presidente del tribunale a ricevere il consenso delle persone indicate nel comma precedente o a sentire l'adottando nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 296.] (1)
L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
(1) Comma abrogato dalla Legge 5 giugno 1967, n. 431.

Art. 312.
Accertamenti del tribunale.
Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando.

Art. 313.(1)
Provvedimento del tribunale.
Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
(1) Articolo così sostituito dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 314. (1)
Pubblicità.
La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni.
(1) Articolo così sostituito dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.

ART. 567 del Codice Civile LIBRO SECONDO - Delle successioni →Titolo II - Delle successioni legittime → Capo I - Della successione dei parenti.

Ai figli sono equiparati gli adottivi.
I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.
____________

Cerchiamo ora di tirare l somme del discorso.
È possibile adottare un maggiorenne. La procedura è diversa rispetto a quella dell’adozione del minore.
La richiesta si presenta con un domanda in carta semplice, diretta al presidente del tribunale del luogo di residenza dell’adottante.
Per la delicatezza e la complessità della procedura, in alcuni tribunali è richiesto l’ausilio di un legale.
L'adottato acquista:
• il diritto di anteporre il cognome dell’adottante al proprio
• il diritto a succedere all’adottante nella stessa posizione dei figli legittimi, NON acquisisce però il diritto di successione ai parenti dell’adottante.
• il diritto agli alimenti.
L’adottante NON acquista alcun diritto a succedere all’adottato.
L’adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell’adottante e verso quelli dell’adottato.
Possono chiedere di adottare un maggiorenne le persone (coniugate o meno) che:
• non hanno discendenti legittimi o legittimati oppure hanno discendenti legittimi o legittimati maggiorenni consenzienti.
• hanno compiuto i 35 anni d'età
• superano di almeno 18 anni l'età di coloro che intendono adottare.
• va sottolineato che l’adottante può essere soltanto UNO, e che è consentito che siano due solo se sono marito e moglie.
In casi eccezionali il tribunale può autorizzare l'adozione, se l'adottante ha raggiunto almeno i 30 anni d'età, fermo restando la differenza d'età di almeno 18 anni rispetto al soggetto che si intende adottare.
È richiesto il consenso:
• dell’adottante, dell’adottando e dei loro eventuali coniugi
• dei figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell’adottante
• dei genitori dell'adottando
Se l'assenso dei genitori dell'adottando o quello dei coniugi dell'adottante o dell'adottato è negato, il tribunale, su istanza dell'adottante, può ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione; allo stesso modo il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

Per altre informazioni
URP uffici giudiziari Genova
Tribunale di Cremona
• Normativa di riferimento
articoli 291 e ss. cod.civ. modificati dalla legge 184/1983

Come si vede, ad oggi, la possibilità di adozione di un maggiorenne da parte di una coppia gay (anche unita dal vincolo di Unione civile), cioè la possibilità che "entrambi" i componenti della coppia risultino adottanti, non esiste, perché il codice civile parla esplicitamente di “marito e moglie”.

Vengo ora alla parte pratica.
Come è ovvio anche da un esame estremamente sommario della normativa, le adozioni di maggiorenne nella maggior parte dei casi rappresentano una nuove formalizzazione in termini di rapporto genitore-figlio di precedenti rapporti familiari per esempio zio-nipote, in caso di differenza di età superiore ai 25 o 30 anni e di zio non sposato e senza figli. In casi del genere l’adottato assume l’obbligo di assistenza in qualità di figlio, e ottiene dei benefici ereditari che, comunque, avrebbe ottenuto per altra via (onerosa), anche senza l’adozione). In questi casi l’adozione non crea un rapporto ma lo struttura legalmente in un altro modo. L’adottante e l’adottato si conoscono bene e i rischi sono ridotti da entrambe le parti per il fatto che non sono coinvolti i diritti ereditari di nessun altro se non ci sono figli dell’adottante. Ben diversa è la situazione se l’adottante ha figli. Se è vero che per l’adozione è richiesto l’assenso dei figli, è pure vero che a distanza di tempo le situazioni possono cambiare e che se esistono problemi ereditari anche tra fratelli possono esistere a maggior ragione tra figli e figli adottivi. È invece esclusa l’intromissione dei parenti dell’adottante perché il figlio adottivo non ha alcun diritto di successione ai parenti dell’adottante.
Come si vede la disciplina è complessa e lo strumento dell’adozione di maggiorenne non è inteso a legittimare un nuovo legame di tipo familiare. D’altra parte un rapporto serio di filiazione se vuole essere tale deve comportare da un lato l’obbligazione di assistenza al genitore e dall'altro il diritto alla successione. Se queste cose non hanno una garanzia legale, ma sono lasciare alla buona volontà delle persone il rapporto non ha la struttura giuridica di un rapporto di filiazione e si presenta come molto più labile e in sostanza come molto meno serio e stabile. Le unioni civili possono essere sciolte a richiesta di uno solo dei due contraenti, i rapporti di filiazione no, e questo perché la legge tutela in ogni caso la posizione dell’adottato anche se maggiorenne.

Alyosha
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Re: desiderio di paternità

Messaggio da Alyosha » domenica 22 ottobre 2017, 23:23

Per quello che ne so gli affidi sono una strada percorribile, le adozioni no. Esiste anche la possibilità di tenere il fine settimane dei bambini affidati alle case famiglia. all'inizio cominci con dei pomeriggio, poi via via possono pernottare anche da te. Non sono adozioni, il figlio non diventa vostro, ma sono un modo per prendersi cura delle persone. L'affido è temporaneo, ma ciò non toglie che possa darvi le vostre soddisfazioni. So per certo di affidi a coppie gay anche nella mia città. Dovreste però rivolgervi ad assistenti sociali, che possano istruirvi sulle vostre possibilità reali.

Coppiagaymilano
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Re: desiderio di paternità

Messaggio da Coppiagaymilano » giovedì 27 settembre 2018, 18:30

scusa ma leggiamo adesso grazie per le info sull'adozione legale, noi dicevamo di un'adoziona anche affettiva, almeno come partenza. grazie

progettogayforum ha scritto:Intanto benvenuti nel Forum.
Quello che scrivete mi lascia un po' perplesso, ma cercherò di rispondere prendendo la cosa sul serio.
Quello che scrivete apre un capitolo di estrema delicatezza anche per le coppie etero, quello dell’adozione del maggiorenne, che in Italia è certamente possibile, ma può creare problemi estremamente seri, se non è una scelta molto ben meditata da entrambe le parti. Il problema va considerato da due diversi punti di vista, uno legale e l’altro relativo alla vita vissuta.
Riporto qui di seguito la relativa normativa.

Codice Civile
Libro Primo
Delle persone e della famiglia
Titolo VIII
Dell'adozione di persone maggiori di età
Capo I
Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti.
Art. 291. (1)

Condizione.
L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare.
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente.
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 557 del 19 maggio 1988, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non consente l’adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.

Art. 294.
Pluralità di adottati o di adottanti.
È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi.
Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

Art. 296.
Consenso per l'adozione.
Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.

Art. 297.
Assenso del coniuge o dei genitori.
Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati.
Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.(1)
(1) Comma così modificato dall'art. 37, comma 2, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 299.
Cognome dell'adottato.
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

Art. 300.
Diritti e doveri dell'adottato.
L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 304.
Diritti di successione.
L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.
I diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II.

Art. 305.
Revoca dell'adozione.
L'adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti.

Art. 306.
Revoca per indegnità dell'adottato.
La revoca dell'adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero se si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.

Art. 307.
Revoca per indegnità dell'adottante.
Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato.

Capo II
Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età

Art. 311.

Manifestazione del consenso.
Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante ha residenza.
[In caso di grave impedimento il detto presidente può delegare il presidente del tribunale a ricevere il consenso delle persone indicate nel comma precedente o a sentire l'adottando nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 296.] (1)
L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
(1) Comma abrogato dalla Legge 5 giugno 1967, n. 431.

Art. 312.
Accertamenti del tribunale.
Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando.

Art. 313.(1)
Provvedimento del tribunale.
Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
(1) Articolo così sostituito dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 314. (1)
Pubblicità.
La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni.
(1) Articolo così sostituito dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.

ART. 567 del Codice Civile LIBRO SECONDO - Delle successioni →Titolo II - Delle successioni legittime → Capo I - Della successione dei parenti.

Ai figli sono equiparati gli adottivi.
I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.
____________

Cerchiamo ora di tirare l somme del discorso.
È possibile adottare un maggiorenne. La procedura è diversa rispetto a quella dell’adozione del minore.
La richiesta si presenta con un domanda in carta semplice, diretta al presidente del tribunale del luogo di residenza dell’adottante.
Per la delicatezza e la complessità della procedura, in alcuni tribunali è richiesto l’ausilio di un legale.
L'adottato acquista:
• il diritto di anteporre il cognome dell’adottante al proprio
• il diritto a succedere all’adottante nella stessa posizione dei figli legittimi, NON acquisisce però il diritto di successione ai parenti dell’adottante.
• il diritto agli alimenti.
L’adottante NON acquista alcun diritto a succedere all’adottato.
L’adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell’adottante e verso quelli dell’adottato.
Possono chiedere di adottare un maggiorenne le persone (coniugate o meno) che:
• non hanno discendenti legittimi o legittimati oppure hanno discendenti legittimi o legittimati maggiorenni consenzienti.
• hanno compiuto i 35 anni d'età
• superano di almeno 18 anni l'età di coloro che intendono adottare.
• va sottolineato che l’adottante può essere soltanto UNO, e che è consentito che siano due solo se sono marito e moglie.
In casi eccezionali il tribunale può autorizzare l'adozione, se l'adottante ha raggiunto almeno i 30 anni d'età, fermo restando la differenza d'età di almeno 18 anni rispetto al soggetto che si intende adottare.
È richiesto il consenso:
• dell’adottante, dell’adottando e dei loro eventuali coniugi
• dei figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell’adottante
• dei genitori dell'adottando
Se l'assenso dei genitori dell'adottando o quello dei coniugi dell'adottante o dell'adottato è negato, il tribunale, su istanza dell'adottante, può ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione; allo stesso modo il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

Per altre informazioni
URP uffici giudiziari Genova
Tribunale di Cremona
• Normativa di riferimento
articoli 291 e ss. cod.civ. modificati dalla legge 184/1983

Come si vede, ad oggi, la possibilità di adozione di un maggiorenne da parte di una coppia gay (anche unita dal vincolo di Unione civile), cioè la possibilità che "entrambi" i componenti della coppia risultino adottanti, non esiste, perché il codice civile parla esplicitamente di “marito e moglie”.

Vengo ora alla parte pratica.
Come è ovvio anche da un esame estremamente sommario della normativa, le adozioni di maggiorenne nella maggior parte dei casi rappresentano una nuove formalizzazione in termini di rapporto genitore-figlio di precedenti rapporti familiari per esempio zio-nipote, in caso di differenza di età superiore ai 25 o 30 anni e di zio non sposato e senza figli. In casi del genere l’adottato assume l’obbligo di assistenza in qualità di figlio, e ottiene dei benefici ereditari che, comunque, avrebbe ottenuto per altra via (onerosa), anche senza l’adozione). In questi casi l’adozione non crea un rapporto ma lo struttura legalmente in un altro modo. L’adottante e l’adottato si conoscono bene e i rischi sono ridotti da entrambe le parti per il fatto che non sono coinvolti i diritti ereditari di nessun altro se non ci sono figli dell’adottante. Ben diversa è la situazione se l’adottante ha figli. Se è vero che per l’adozione è richiesto l’assenso dei figli, è pure vero che a distanza di tempo le situazioni possono cambiare e che se esistono problemi ereditari anche tra fratelli possono esistere a maggior ragione tra figli e figli adottivi. È invece esclusa l’intromissione dei parenti dell’adottante perché il figlio adottivo non ha alcun diritto di successione ai parenti dell’adottante.
Come si vede la disciplina è complessa e lo strumento dell’adozione di maggiorenne non è inteso a legittimare un nuovo legame di tipo familiare. D’altra parte un rapporto serio di filiazione se vuole essere tale deve comportare da un lato l’obbligazione di assistenza al genitore e dall'altro il diritto alla successione. Se queste cose non hanno una garanzia legale, ma sono lasciare alla buona volontà delle persone il rapporto non ha la struttura giuridica di un rapporto di filiazione e si presenta come molto più labile e in sostanza come molto meno serio e stabile. Le unioni civili possono essere sciolte a richiesta di uno solo dei due contraenti, i rapporti di filiazione no, e questo perché la legge tutela in ogni caso la posizione dell’adottato anche se maggiorenne.
Coppia gay Milano 50-enni coetanei fedeli coniviventi da tanti anni.

Coppiagaymilano
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Re: desiderio di paternità

Messaggio da Coppiagaymilano » giovedì 27 settembre 2018, 18:31

scusa ma leggiamo adesso grazie
Alyosha ha scritto:Per quello che ne so gli affidi sono una strada percorribile, le adozioni no. Esiste anche la possibilità di tenere il fine settimane dei bambini affidati alle case famiglia. all'inizio cominci con dei pomeriggio, poi via via possono pernottare anche da te. Non sono adozioni, il figlio non diventa vostro, ma sono un modo per prendersi cura delle persone. L'affido è temporaneo, ma ciò non toglie che possa darvi le vostre soddisfazioni. So per certo di affidi a coppie gay anche nella mia città. Dovreste però rivolgervi ad assistenti sociali, che possano istruirvi sulle vostre possibilità reali.
Coppia gay Milano 50-enni coetanei fedeli coniviventi da tanti anni.

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