CASSAZIONE E AFFIDAMENTO A COPPIE OMOSESSUALI sent. 601/2013

Coppie gay, difficoltà, prospettive, significato della vita di coppia dei gay
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CASSAZIONE E AFFIDAMENTO A COPPIE OMOSESSUALI sent. 601/2013

Messaggio da progettogayforum » sabato 12 gennaio 2013, 16:16

La prima sezione civile della Corte suprema di Cassazione ha depositato in data 11 gennaio 2013 la sentenza n. 601, per la cui diffusione in forma pubblica ha ordinato, a termini di legge, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi. La sentenza integrale si può leggere alla pagina: http://static.ilsole24ore.com/DocStore/ ... 745189.pdf (sottolineo la correttezza de “Il Sole 24 ore” nel riportare il documento in forma integrale in modo che non ne sia possibile alcuna manipolazione o distorsione).

Analizziamo i fatti (come emergono dalla sentenza della Cassazione).

GIUDIZIO DI APPELLO

La Corte di Appello di Brescia respinge l’appello proposto dal ricorrente contro il decreto del Tribunale per i minorenni, che aveva affidato in modo esclusivo il figlio naturale del ricorrente alla madre, dando ai servizi sociali competenti il compito di regolare i rapporti del minore col padre “in un ambiente neutro e inizialmente protetto, e con facoltà di ampliamento delle loro modalità e durata sino a giungere ad incontri liberi in caso di evoluzione favorevole della situazione.”

La Corte d’appello ritiene “

- che il motivo di gravame con cui l’appellante insisteva per l’affidamento condiviso non avendo il Tribunale valutato il contesto familiare in cui vive il minore e le ripercussioni sul piano educativo e della crescita derivanti dal fatto che la madre, ex tossicodipendente, aveva una relazione sentimentale e conviveva con una ex educatrice della comunità di recupero in cui era stata ospitata, era inammissibile per genericità, non essendo specificato quali fossero le ripercussioni negative per il bambino;

- che il rifiuto dell’affidamento condiviso e l’affidamento esclusivo del figlio alla madre erano giustificabili in considerazione dell’interesse del minore, il quale aveva assistito ad un episodio di violenza agita dal padre ai danni della convivente della madre, che aveva provocato in lui un sentimento di rabbia nei confronti del genitore, irrilevante essendo che la violenza non avesse avuto ad oggetto la madre, bensì la sua convivente, la quale era pur sempre, proprio in quanto tale, una persona familiare del bambino, mentre la dedotta difficoltà dell’appellante di accettare, data la sua origine e formazione culturale, il contesto familiare in cui suo figlio cresceva e veniva educato, non poteva alleviare la gravità della sua condotta, considerata appunto la reazione che aveva provocato nel bambino; e del resto non era neppure contestato che l’appellante si fosse allontanato dal figlio da circa dieci mesi, sottraendosi anche agli incontri protetti ed assumendo, quindi, un comportamento non improntato a volontà di recupero delle funzioni genitoriali e poco coerente con la sua richiesta di affidamento condiviso e di frequentazione libera del bambino.”

GIUDIZIO IN CASSAZIONE

Il padre del bambino propone ricorso per cassazione adducendo tre motivi.

Il primo motivo riguarda la delega del Tribunale per i minorenni ai Servizi sociali circa le modalità degli incontri tra il padre e il figlio. Si tratta in sostanza di questioni di possibile illegittimità procedurale sui quali non ci soffermiamo.

Con secondo motivo si denuncia:

a) La contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata;
b) L’insufficienza della medesima motivazione quanto al diniego dell’affidamento condiviso, che per legge costituisce la regola, onde la Corte d’appello avrebbe dovuto motivate b1) la ritenuta idoneità della madre all’affidamento esclusivo. “a fonte del mancato espletamento dell’indagine chiesta al Sevizio Sociale … diretta a verificare se il nucleo familiare della madre, composto da due donne, tra di loro legate da relazione omosessuale, fosse idoneo, sotto il profilo educativo, ad assicurare l’equilibrato sviluppo del minore” in relazione al diritto “ad essere educato nell’ambito di una famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio”, nonché b2) alla ostatività all’affidamento congiunto del comportamento del padre. Ma anche questi motivi sono sostanzialmente procedurali e non ci soffermeremo su di essi.

Col terzo motivo si entra in questioni di diritto sostanziale e si ribadisce che il ricorrente aveva lamentato, in sede di appello, che il Tribunale non aveva approfondito, come richiesto dal servizio sociale, se la famiglia in cui è inserito il minore, composta da due donne legate da una relazione omosessuale, fosse idonea, dotto il profilo educativo a garantire l’equilibrato sviluppo del bambino, “in relazione ai diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, di cui all’art. 29 della Costituzione, alla equiparazione dei figli nati fuori dal matrimonio con i figli legittimi di cui all’art. 30 della Costituzione e al diritto fondamentale del minore di essere educato secondo i principi educativi e religiosi di entrambi i genitori. Fatto questo che non poteva prescindere dal contesto religioso e culturale del padre, di religione musulmana.”

La Corte di Cassazione ha ritenuto “il motivo inammissibile perché il ricorrente si limita a fornire una sintesi del motivo di gravame in questione dalla quale, invero, non risulta alcuna specificazione delle ripercussioni negative, sul piano educativo e della crescita del bambino, dell’ambiente familiare in cui questi viveva presso la madre: specificazione la cui mancanza era stata appunto stigmatizzata dai giudici di appello. Né il ricorrente spiega altrimenti perché sarebbe errata la statuizione di quei giudici di inammissibilità della censura per genericità, essendo a sua volta generico e non concludente anche l’accenno ai principi costituzionali di cui sopra.

Alla base della doglianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pre-giudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino, che dunque correttamente la Corte d’appello ha preteso fosse specificamente argomentata.”

La sentenza sopra citata definisce un chiaro orientamento giurisprudenziale che tende ad allineare, anche se in via interpretativa, il diritto italiano agli orientamenti ormai consolidati in sede europea. In buona sostanza il fatto che uno dei genitori abbia una relazione omosessuale non è considerato “di per sé” ostativo all’affidamento esclusivo dei figli. Il fatto che un bambino possa avere problemi di crescita per il fatto di vivere nell’ambito di una famiglia costruita intorno ad una coppia omosessuale è considerato dalla corte mero pre-giudizio e come tale argomento senza rilevanza giuridica.

Questa sentenza, pronunciata su conforme parere della Procura Generale, è un enorme passo avanti verso un Diritto che non si basi su meri pre-giudizi ma c’è da ritenere che, proprio perché siamo in campagna elettorale, darà luogo a una serie infinita di prese di posizione e di polemiche. Intendo dire che siamo ancora lontanissimi dai livelli cui l’Europa ha chiesto ripetutamente all’Italia di adeguarsi.

Alyosha
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Re: CASSAZIONE E AFFIDAMENTO A COPPIE OMOSESSUALI sent. 601/

Messaggio da Alyosha » sabato 12 gennaio 2013, 23:45

Project mi hai chiamato ed eccomi! Avevo già appreso la notizia, facevo riferimento ad essa infatti nella precedente discussione. Non è la prima volta che la Cassazione corregge il tiro rispetto a illogicità espresse dal legislatore (la legge sulla procreazione assistita) o vuoti legislativi. Questo per me è prova dell'illogicità di certe leggi o di certi vuolti legiferativi, frutto evidentemente di una enorme debolezza della politica rispetto a poteri forti! Comunque si la Cassazione stabilisce un principio senza precedenti in Italia!

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IsabellaCucciola
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Re: CASSAZIONE E AFFIDAMENTO A COPPIE OMOSESSUALI sent. 601/

Messaggio da IsabellaCucciola » domenica 13 gennaio 2013, 11:17

Ciao Project, scusa il ritardo nel rispondere al tuo Topic :oops: ...
Intanto ti ringrazio di questo Topic...
progettogayforum ha scritto:La sentenza sopra citata definisce un chiaro orientamento giurisprudenziale che tende ad allineare, anche se in via interpretativa, il diritto italiano agli orientamenti ormai consolidati in sede europea. In buona sostanza il fatto che uno dei genitori abbia una relazione omosessuale non è considerato “di per sé” ostativo all’affidamento esclusivo dei figli. Il fatto che un bambino possa avere problemi di crescita per il fatto di vivere nell’ambito di una famiglia costruita intorno ad una coppia omosessuale è considerato dalla corte mero pre-giudizio e come tale argomento senza rilevanza giuridica.

Questa sentenza, pronunciata su conforme parere della Procura Generale, è un enorme passo avanti verso un Diritto che non si basi su meri pre-giudizi ma c’è da ritenere che, proprio perché siamo in campagna elettorale, darà luogo a una serie infinita di prese di posizione e di polemiche. Intendo dire che siamo ancora lontanissimi dai livelli cui l’Europa ha chiesto ripetutamente all’Italia di adeguarsi.
Come fai notare tu, c'è ancora molta strada da fare per adeguarci al resto dell'Europa... però io questa sentenza la vedo come un piccolo passettino... speriamo che si continui così...

Un abbraccio, Isabella
Ogni sera quando mi ferisco una parte di me si chiede cosa stia facendo, ma io non so cosa risponderle. Guardo il sangue colare dalla ferita, colare a terra, goccia dopo goccia, come una clessidra.

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massimino
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Re: CASSAZIONE E AFFIDAMENTO A COPPIE OMOSESSUALI sent. 601/

Messaggio da massimino » domenica 13 gennaio 2013, 16:19

Ciao, Project!
Ho appena letto su Facebook l' opinione di un mio amico su questa questione.
Te la riporto così com'è:

La sentenza della cassazione è scandalosa.Una coppia omosessuale puo' adottare bambini.Questo è un segnale sempre piu' evidente di un declino morale e spirituale di una nazione sempre piu' in evidente stato di decesso. Questi bimbi che saranno adottati( che gia' sono stati sfortunati poichè sono stati chiusi in orfanotrofi) un domani non avranno una figura materna e paterna, e saranno presi di mira dai giudizi della gente.In italia veglia una dittatura dei magistrati che sta portando man mano con le loro sentenze ad una rottura con la chiesa e con la nazione "sana" che rimane.

Scusa se ti ho reso partecipe di queste assurdità, ma leggere queste parole mi ha fatto venire voglia di sfogarmi: l' ottusità di certe persone non ha proprio limite!

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IsabellaCucciola
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Re: CASSAZIONE E AFFIDAMENTO A COPPIE OMOSESSUALI sent. 601/

Messaggio da IsabellaCucciola » domenica 13 gennaio 2013, 16:29

Ciao massimino, scusa se commento quello che ha scritto il tuo amico, ma a leggere certe cose...
massimino ha scritto:Questi bimbi che saranno adottati( che gia' sono stati sfortunati poichè sono stati chiusi in orfanotrofi) un domani non avranno una figura materna e paterna
L'importante per i bimbi che vengono adottati è quello di ricevere tanto amore e affetto, è quello di trovare una famiglia che li possa crescere, non importa se questa famiglia è formata da due genitori dello stesso sesso o meno...
massimino ha scritto:saranno presi di mira dai giudizi della gente.
Questo dipende dalla stupidità delle persone...
massimino ha scritto:In italia veglia una dittatura dei magistrati che sta portando man mano con le loro sentenze ad una rottura con la chiesa e con la nazione "sana" che rimane.
Per una volta in Italia si è fatto qualcosa di intelligente... e contando che siamo nel 2013 era anche ora...

Isabella
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massimino
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Re: CASSAZIONE E AFFIDAMENTO A COPPIE OMOSESSUALI sent. 601/

Messaggio da massimino » domenica 13 gennaio 2013, 16:33

Perfettamente d'accordo, Isabella! ;)

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IsabellaCucciola
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Re: CASSAZIONE E AFFIDAMENTO A COPPIE OMOSESSUALI sent. 601/

Messaggio da IsabellaCucciola » domenica 13 gennaio 2013, 16:39

Ed ecco la risposta del Vaticano!!!!!!!!
Vaticano a Cassazione: «Bimbi non sono merce»

http://www.unita.it/sociale/vaticano-co ... e-1.478380

Isabella
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Re: CASSAZIONE E AFFIDAMENTO A COPPIE OMOSESSUALI sent. 601/

Messaggio da progettogayforum » domenica 13 gennaio 2013, 19:22

Cari Massimino e Isabella, beh leggere certe cose è raccapricciante. Le dichiarazioni di mons. Paglia evocano la sentenza della Cassazione come il principio della fine del mondo. Evito di fare ironia, non ce n'è bisogno! Noi andiamo avanti comunque per cercare di avere un mondo migliore!

wship_71
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Re: CASSAZIONE E AFFIDAMENTO A COPPIE OMOSESSUALI sent. 601/

Messaggio da wship_71 » domenica 13 gennaio 2013, 23:34

Segnalo un post in un blog molto interessante (vale la pena di sfogliarne anche gli altri post):
"Adozione ai gay? Figli disturbati": la cattiva scienza

In particolare, il blogger invita anche alla lettura di questo post di Le Scienze:
Gay, adozioni e scienziati col comunicato facile (27 settembre 2012)

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Re: CASSAZIONE E AFFIDAMENTO A COPPIE OMOSESSUALI sent. 601/

Messaggio da progettogayforum » lunedì 14 gennaio 2013, 11:37

Grazie wship_71!! Veramente una lettura illuminante. Vedendo le manifestazioni in Francia e da chi sono ispirate c'è da aspettarsi che in Italia le opposizioni ad una legislazione seria in materia di coppie omosessuali e di adozioni saranno certamente molto forti. Mi auguro che i laici italiani di buona volontà non si facciano spaventare da nessuno.

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