COPPIE OMOSESSUALI E ADOZIONE - SENTENZA CORTE DI STRASBURGO

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COPPIE OMOSESSUALI E ADOZIONE - SENTENZA CORTE DI STRASBURGO

Messaggio da progettogayforum » martedì 19 febbraio 2013, 15:19

La Corte Europea dei diritti dell’uomo, creata a Strasburgo tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa nel 1959, nell’ Arrêt de Grande Chambre “X et autres c. Autriche”, pubblicato il 19.02.13,
(http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra-pre ... 6#{"itemid":["003-4264499-5083126"]})
ha definito la causa “X e altri contro l’Austria” (richiesta n. 19010/07) relativa alla impossibilità di accesso all’adozione co-genitoriale in Austria per le coppie omosessuali, discriminatoria rispetto alla situazione delle coppie eterosessuali non sposate.

Nel caso trattato, due donne che vivevano insieme in una relazione stabile omosessuale, lamentavano il rifiuto dei giudici austriaci accogliere la richiesta di una di loro di adottare i figli dell’altra senza che i legami giuridici tra madre e figlio venissero interrotti (adozione co-genitoriale).

La Corte ha constatato che la differenza di trattamento tra le ricorrenti e le coppie non sposate eterosessuali, uno dei cui membri intende adottare il bambino dell'altro, è causata all'orientamento sessuale dei richiedenti. La Corte ha dichiarato che il Governo non ha fornito ragioni convincenti che dimostrino che la differenza di trattamento di cui trattasi è necessaria per la conservazione della famiglia o per tutela degli interessi del minore.

Tuttavia, la Corte ha rilevato che la Convenzione non impone agli Stati di estendere l’adozione co-genitoriale alle coppie non sposate. Inoltre, ha sottolineato che questo caso differiva dal caso “Gas e Dubois contro Francia”, in cui la Corte non aveva rilevato alcuna differenza di trattamento fondata sull'orientamento sessuale tra le coppie eterosessuali non sposate e le coppie omosessuali sulla base del fatto che Legge francese che vieta l’adozione co-genitoriale interessa entrambe le situazioni.

Va sottolineato che la motivazione della sentenza della Corte di Strasburgo è sostanzialmente identica a quella adottata dalla Corte di Cassazione italiana nella sentenza 601/2013. (viewtopic.php?f=22&t=3114). In sostanza, appare ormai consolidato, sia a livello della Corte di Cassazione italiana che della Corte di Strasburgo, il principio secondo il quale il presupposto che si tratti di genitore affidatario omosessuale (nel caso dell’affidamento) o che si tratti di coppia omosessuale (nel cosa di adozione co-genitoriale) non può più essere assunto a priori come giustificazione di un comportamento discriminatorio sulla base di un “interesse del minore” che sia puramente presunto. Quindi, impedire l’affidamento ad un genitore convivente in una coppia omosessuale, oppure impedire l’adozione co-genitoriale nell’ambito delle coppie omosessuali (dove è concessa alle coppie eterosessuali non sposate) non solo non rappresenta una tutela del minore ma è una forma di discriminazione lesiva dei diritti dell’uomo e basata su puri pregiudizi.

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