I GAY E LA LIBERTA’ SENZA UGUAGLIANZA

Il rapporto fra tematiche gay e religiose, nella vita di sempre
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I GAY E LA LIBERTA’ SENZA UGUAGLIANZA

Messaggio da progettogayforum » venerdì 18 gennaio 2013, 20:39

Ancora nel XXI secolo l’Italia si trova ad essere il fanalino di coda dell’Europa nel riconoscimento dei diritti civili. I discorsi del Papa, che partono da visioni della omosessualità che non hanno nulla a che vedere con la realtà e legittimano una morale basata su puri preconcetti, trovano facilmente paladini, tanto più in tempo di campagna elettorale. I toni oscillano da quelli più manifestamente aggressivi e quelli apparentemente esitanti ma l’atteggiamento di fondo è lo stesso ed è, purtroppo, assai diffuso, molto più diffuso nelle sfere alte della politica che nella popolazione italiana. Manca una vera cultura dei diritti civili.

Di recente sia il Papa che alcuni alti prelati hanno particolarmente enfatizzato il principio di libertà religiosa, principio che anche per un laico è certamente fondamentale. Una recente intervista di Mons. Mamberti pubblicata dal sito di Radio Vaticana “Mons. Mamberti sulle sentenze della Corte europea dei diritti umani: minacciate libertà religiosa e di coscienza” sottolinea che la Corte Europea ha cominciato a riconoscere i diritti della Chiesa nei suoi rapporti con gli Stati e con i singoli sulla base del principio di libertà religiosa. Una delle sentenze citate nell’articolo è quella sul caso Fernández Martínez contro la Spagna.

Il 15 maggio 2012 il tribunale di Strasburgo ha pubblicato la sentenza del caso Fernández Martínez contro Spagna (n. 56030/07), nella sentenza, con sei voti contro uno, è stata ritenuta legittima la decisione dell’episcopato spagnolo di non rinnovare il contratto di un insegnante sacerdote sposato e militante del Movimento Pro Celibato Opzionale (Pro celibato Opcional) perché in questo caso “rileva il principio della libertà religiosa, protetta dalla Convenzione”.

In Spagna (come anche in Italia), gli insegnanti di religione negli istituti pubblici sono degli impiegati dello Stato nominati su designazione e previa approvazione del vescovo locale, il quale ha il potere di revocare o non rinnovare questo accordo, essendo quindi l’istituto pubblico datore di lavoro, vincolato dalla decisione del vescovo. La Corte, ha ritenuto che la questione principale sollevata dal caso è sapere se lo Stato era tenuto a far prevalere il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata sul diritto della Chiesa cattolica di rifiutare di rinnovare il contratto dell’interessato. Nel caso specifico, la Corte ha valutato che “questo caso è di natura strettamente religiosa, anche se il ricorrente è un dipendente dello Stato”.

In effetti la decisione della Corte appare formalmente ineccepibile, anche se si basa su un presupposto assolutamente immorale che è il diritto accordato dal Concordato Santa Sede-Spagna alla Chiesa cattolica di nominare e di revocare discrezionalmente insegnanti in una scuola statale per un insegnamento che, per riconoscimento esplicito della Corte, ha una squisita natura confessionale pur essendo obbligatorio. L’insegnamento in una scuola dello Stato di una disciplina confessionale non è un esercizio di libertà religiosa ma costituisce anzi un palese vulnus alla libertà religiosa di altre confessioni religiose. Il problema si presenta allo stesso modo anche in Italia.

Che cosa vuol dire “libertà religiosa”? La libertà religiosa è la libertà della Chiesa cattolica o è la libertà di tutte le religioni allo stesso livello? In altre termini è ammissibile una libertà senza uguaglianza? Cioè i regimi concordatari di privilegio sono un esercizio ammissibile della libertà religiosa o sono la palese violazione dell’uguaglianza che è corollario necessario della libertà religiosa degli altri?

Poiché la questione citata da Mons. Mamberti riguarda la Spagna, ricordo che la Spagna e la Santa Sede sono legate dal Concordato del 1953, ne cito alcuni articoli:

Articolo I
La Religione Cattolica, Apostolica, Romana continua ad essere l'unica religione della Nazione spagnuola e godrà dei diritti e delle prerogative che le spettano in conformità con la Legge Divina e il Diritto Canonico.
Articolo VI
Conformemente alle concessioni dei Sommi Pontefici San Pio V e Gregorio XIII, i sacerdoti spagnuoli eleveranno giornalmente preghiere per la Spagna e per il Capo dello Stato [all’epoca FRANCISCO FRANCO], secondo la formula tradizionale e le prescrizioni della Sacra Liturgia.
Articolo XXVII
1. Lo Stato spagnuolo garantisce l'insegnamento della Religione Cattolica, come materia ordinaria ed obbligatoria, in tutti gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, sia statali che non statali.
Saranno dispensati da tale insegnamento i figli di acattolici, su domanda dei genitori o di chi ne fa le veci.
2. Nelle Scuole primarie dello Stato l'insegnamento della Religione sarà impartito dagli stessi maestri, a meno che, da parte dell'Ordinario, non venga fatta opposizione contro alcuno di essi per i motivi ai quali si riferisce il can. 1381 paragrafo 3 del Codice di Diritto Canonico. Sarà impartito, inoltre, dal parroco o da un suo delegato con lezioni catechi¬stiche periodiche.
3. Nei centri statali di Istruzione Media l'insegnamento della Religione sarà impartito a mezzo di professori sacerdoti o religiosi e, sussidiariamente, a mezzo di professori secolari, nominati dalla competente Autorità civile su proposta dell'Ordinario diocesano.
Quando si tratti di Scuole militari la proposta spetterà al Vicario Generale Castrense.
4. - omissis -
5. L'insegnamento della Religione nelle Università e nei centri assimilati sarà impartito da ecclesiastici in possesso del grado accademico di Dottore, conseguito presso una Università ecclesiastica, o dell'equivalente nell'Ordine se trattasi di religiosi. Superate le prove di capacità pedagogica, la loro nomina sarà fatta su proposta dell'Ordinario diocesano.
6. I professori di Religione, nominati conforme a quanto disposto nei numeri 3, 4 e 5 del presente articolo, godranno degli stessi diritti degli altri docenti e faranno parte del Corpo insegnante del centro di cui si tratti.
Essi dovranno essere rimossi quando lo richieda l'Ordinario diocesano per alcuno dei motivi contenuti nel succitato can. 1381 paragrafo 3 del Codice di Diritto Canonico.
L'Ordinario diocesano dovrà essere previamente sentito quando la rimozione di un professore di Religione fosse considerata necessaria dall'Autorità scolastica competente per motivi di ordine pedagogico o disciplinare.
7. I professori di Religione nelle scuole non statali dovranno essere muniti di uno speciale certificato di idoneità rilasciato dall'Ordinario proprio.
La revoca di tale certificato priva senz'altro l'incaricato della capa¬cità di impartire l'insegnamento religioso.
8. I programmi di Religione per le scuole sia statali che non statali saranno fissati d'accordo con la competente Autorità ecclesiastica.
Per l'insegnamento della Religione non potranno essere adottati se non libri di testo approvati dall'Autorità ecclesiastica.
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Mi chiedo se il Concordato Chiesa-Spagna sia realmente un esercizio di libertà religiosa o non sia piuttosto la legalizzazione di una libertà religiosa della Chiesa cattolica lesiva dell’uguaglianza, ossia della identica libertà religiosa di altre fedi. Evidentemente il principio di libertà religiosa, così come la Chiesa cattolica lo intende, è compatibile con regimi concordatari di privilegio. Anche l’Unione Europea si tiene ben alla larga dall’affrontare tematiche di questo genere, eppure in nome della libertà religiosa sono ancora oggi osteggiati i riconoscimenti dei diritti fondamentali di uguaglianza che la stessa CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA esplicitamente tutela.
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Articolo 20
Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Articolo 21
Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
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Purtroppo un Concordato conta molto di più di questi principi.

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