CHIESA E GAY – LA LIBERTA’ DI DISCRIMINARE

Il rapporto fra tematiche gay e religiose, nella vita di sempre
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CHIESA E GAY – LA LIBERTA’ DI DISCRIMINARE

Messaggio da progettogayforum » martedì 20 agosto 2013, 12:50

Anche questa mattina, in un dibattito televisivo circa la legge anti-omofobia, un esponente di area cattolica ha ripetuto le sue obbiezioni, cioè quelle delle chiesa, nel confronti dell’approvazione della legge contro l’omofobia, sottolineando che una legge che includesse, come fa la legge Mancino per l’odio razziale o per le discriminazioni religiose, anche il divieto di propaganda, cioè in pratica vietasse con sanzioni penali di manifestare opinioni false e discriminatorie, sarebbe una lesione del diritto alla libertà di parola, ma aggiungeva che l’omosessualità e una malattia che si può curare con il ricorso alle terapie riparative.

Evidentemente questa persona non sa di che cosa sta parlando e ripete tesi palesemente smentite da decenni dalla organizzazione mondiale della sanità e dagli ordini degli psicologi e aggiunge che la legge contro l’omofobia è inaccettabile perché ha dietro una finalità che è quella di muovere l’opinione pubblica verso l’approvazione delle nozze omosessuali, cosa che a questa persona pare assolutamente contro natura.

Cerchiamo di capire che cosa dice veramente la legge Mancino http://www.governo.it/Presidenza/USRI/c ... 2_1993.pdf

DECRETO LEGGE 26 aprile 1993, n. 122, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205, recante: “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”.

Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Articolo 1
Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

1. L’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è sostituito dal seguente:
“Art. 3. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione della disposizione dell’articolo 4 della convenzione, è punito:
a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;


2. (soppresso dalla legge di conversione).

3. E’ vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiose. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.”.
1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654(1), o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie:

a) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter;

b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;

c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;

d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.

1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a
favore della collettività di cui al comma 1-bis, lettera a).

1-quater. L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non
pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

1-quinquies. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali
delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'art. 3, L. 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche
individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.

1-sexies. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati.

Articolo 2
Disposizioni di prevenzione.

1. Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la
pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

2. È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno

3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, o per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, nonché di persone sottoposte a misure di prevenzione perché ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all'articolo 18, primo comma, n. 2-bis), della legge 22 maggio 1975, n. 152 si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del
codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

Articolo 3
Circostanza aggravante.

1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Articolo 4
Modifiche a disposizioni vigenti.


Articolo 5
Perquisizioni e sequestri.

1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, l'autorità giudiziaria dispone la perquisizione dell'immobile rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'autore se ne sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attività comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al (2) Sostituisce il secondo comma dell'art. 4, L. 20 giugno 1952, n. 645. “Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni.” procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

2. È sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al comma 1 quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari, ovvero taluni degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. É sempre disposto, altresì, il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati nonché degli emblemi, simboli o materiali di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui alle leggi 9
ottobre 1967, n. 962, e 13 ottobre 1975, n. 654, rinvenuti nell'immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura penale. Qualora l'immobile sia in proprietà, in godimento o in uso esclusivo a
persona estranea al reato, il sequestro non può protrarsi per oltre trenta giorni.

3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice, nei casi di particolare gravità, dispone la confisca dell'immobile di cui al comma 2 del presente articolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. É sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati nel medesimo comma 2.

Articolo 6
Disposizioni processuali.

1. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio.

2. Nei casi di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di procedere all'arresto per uno dei reati previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché, quando ricorre
la circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per uno dei reati previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo 4 della legge n. 110 del 1975 2-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera l), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «, delle organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654»

3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, che non appartengono alla competenza della corte di assise è competente il tribunale.

4. Il tribunale è altresì competente per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654

5. Per i reati indicati all'articolo 5, comma 1, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'articolo 449 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.

6. Soppresso

Articolo 7
Sospensione cautelativa e scioglimento.

1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'attività di organizzazioni, di associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta cautelativamente, ai sensi dell'articolo
3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengono meno i presupposti indicati al medesimo comma.

3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati indicati nell'articolo 5, comma 1, il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ordina con decreto lo scioglimento dell'organizzazione, associazione, movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Articolo 8
Disposizioni finali.

1. Il settimo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è abrogato.

2. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 dell'articolo 6 si applicano solo per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 9
Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
______
In estrema sintesi la legge Mancino prevede che sia punito:
a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;


Se la legge Mancino fosse estesa anche all’omofobia la legge prevedrebbe la reclusione per chi (Comma 1 modificato) “in qualsiasi modo” diffonde idee fondate sulla superiorità di un orientamento sessuale sull’altro o sull’odio per motivi di orientamento sessuale o incita a commettere atti di discriminazione per motivi di orientamento sessuale, e per chi (Comma 2 modificato) “in qualsiasi modo” incita a commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivazioni omofobe.

Non è certo tipico dei gruppi cattolici incitare a commettere violenza o provocare la violenza, almeno nel senso stretto che questi termini hanno nel codice penale, quindi il mondo cattolico non teme certo la modifica del comma 2, mentre la modifica del comma 1 incriminerebbe la condotta di chi “in qualsiasi modo” diffonda idee fondate sulla superiorità di un orientamento sessuale sull’altro o sull’odio per motivi di orientamento sessuale o inciti a commettere atti di discriminazione per questo motivi. E qui i cattolici vedono una limitazione della libertà di parola. In altri termini, secondo loro, diffondere idee fondate sulla superiorità di un orientamento sessuale sull’altro o sull’odio per motivi di orientamento sessuale o incitare a commettere atti di discriminazione per questi motivi è parte delle libertà fondamentali garantite dalla costituzione.

Non c’è bisogno di sottolineare che nell’imminenza della discussione della legge, che sarà comunque una legge minimalista rispetto a provvedimenti analoghi di altri stati d’europa, la chiesa sta tentando in ogni modo di accreditare punti di vista che non troverebbero credito in nessun paese civile.

Vi segnalo un articolo del Corriere della Sera (http://corrieredelmezzogiorno.corriere. ... 6123.shtml) Leggete l’articolo e potrete farvi un’idea dei livelli a cui si arriva.

E’ evidente che la chiesa non vuole una legge seria contro l’omofobia perché nel documenti pontifici si tratta di omosessualità come di “grave depravazione”, “funesta conseguenza di un rifiuto di Dio”, “mancanza di evoluzione sessuale normale”, “costituzione patologica”, “comportamento intrinsecamente cattivo dal punto di vista morale”. Non è omofobia questa? A qualcuno sembra solo libertà di parola, anche se si tratta di forme di istigazione all’odio sulla base di puri pregiudizi. Le terapie riparative sono proposte e sostenute da personaggi legati alla chiesa.

Sarebbe ora di vedere finalmente la dignità di uno stato laico che assume le sue decisioni in termini di diritto senza farsi condizionare da presupposti ideologici profondamente immorali, che sono un insulto alla libertà e una grave mancanza di rispetto nei confronti del prossimo.

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konigdernacht
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Re: CHIESA E GAY – LA LIBERTA’ DI DISCRIMINARE

Messaggio da konigdernacht » martedì 20 agosto 2013, 16:52

Non la faranno mai, finché la lobby cattolica (visto che si parla tanto di lobby gay in questo periodo) regnerà incontrastata in questo paese di finti moralisti.
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Re: CHIESA E GAY – LA LIBERTA’ DI DISCRIMINARE

Messaggio da los » martedì 20 agosto 2013, 17:06

Mi congratulo con Project per l'inserimento di queste argomentazioni sempre centrate e opportune....e necessarie...soprattutto in questi ultimi periodi ove la discriminazione è latente ovunque....e segna i suoi passi sempre, comunque e dovunque.
Purtroppo in Italia sebbene si possa dire di tutto della libertà di parola ed espressione, resta sempre il fatto che, chi ha un benchè minimo potere in mano, si arroga il diritto o di ostentarla a suo fine o di censurarla. A discapito delle minoranze o dei singoli addirittura. Ma i gay ormai non credo si possano definire una minoranza...sono un'entità sociale ben definita e accorpata.
In effetti se ci fosse una legge che avesse anche relazioni con la materia sessuale, in particolare a riguardo dei gay,un intervento come quello citato da Project, forse non avrebbe avuto modo di esistere, o altresì ci sarebbe stato lo stesso, in quanto grazie alle tante scappatoie legali che ci sono, uno si può anche scrollare da dosso l'incitamento alla discriminazione.
Se uno legato al mondo cattolico si permette di dire che l'omosessualità è una malattia, nonostante la chiesa abbia in sè questo argomento molto ben presente, vuol dire che si sente talmente con le spalle coperte da poter dire tutto. Alla fine diranno sempre che fa parte del loro credo e quindi non possono tacerlo, è nel loro diritto di espressione di parola....di culto etc etc... E di sicuro una legge non li potrà fermare. Nessuno farebbe mai sembrare la chiesa come estremista.
Vanno bene le leggi ma devono andare bene anche i giusti e opportuni provvedimenti della magistratura. Sinceramente io da cittadino italiano non sopporto di essere definito malato perchè sono gay...
E' vero che il caso dell'insegnante gay risarcito è un evento che può far da precedente, ma è altrettanto vero che comunque per l'opinone pubblica e parlo di quella davvero comune, tale insegnante verrà sempre ricordato come quello avvicinato a omosessualità e pedofilia e sinceramente 800 euro non ricostruiscono la dignità di una persona.
Ma è comunque un passo...un piccolo passo...
Ma la domanda che mi pongo sempre è come mai in Italia, per un'argomentazione così importante come quella della tutela dell'essere gay, si debba procedere per piccoli passi...come se si dovesse fare tutto in punta di piedi. La crescita delle attività e soddisfacimento delle esigenze dei gay, ha avuto un aumento esponenziale per quanto riguarda il mercato sessuale, ma inversamente proporzionale alla tutela dei diritti....e ciò è proprio ed esattamente il baluardo dell'attività discriminatoria della chiesa. Il problema credo che non sia il prescindere da uno stato laico o religioso, ma bensì parlare e concretizzare uno stato che abbia assoluto rispetto degli esseri umani, qualunque cosa siano o manifestino. In Italia esistono anche i gay e da cittadini contibuenti paganti, hanno anch'essi le loro esigenze di vita sociale e morale. La cosa che mi sconvolge comunque è la mancanza di indignazione totale e unitaria dei gay rispetto a queste cose, come se si percepisse la sensazione che in fondo le cose possono star bene anche così....che magari le unioni gay possano essere una finalità di pochi e via dicendo.... E non basta mai...non bastano i casi di percosse....i casi di diffamazione....i casi di suicidio....nulla è mai abbastanza. Purtroppo sono in ballo i grandi poteri....e i governi di qualunque corrente, devono pensare prima a non sconvolgere le grandi unioni. I gay possono vivere benissimo anche senza l'approvazione della chiesa, dovrebbero solo combattere per avere i loro normali diritti di cittadini e costringere uno stato ad adempiere a tutto ciò che c'è di necessario da fare....e questo continuo dover per forza essere benedetti e approvati dalla chiesa, di certo non fa bene e non serve a nessuno e sicuramente è richiesto da pochissimi .
Non potrà mai esistere una seconda possibilità.

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Re: CHIESA E GAY – LA LIBERTA’ DI DISCRIMINARE

Messaggio da progettogayforum » martedì 20 agosto 2013, 19:19

Grazie los! Apprezzo molto e condivido quello che hai scritto!!

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