SAN PIO V E GLI OMOSESSUALI

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SAN PIO V E GLI OMOSESSUALI

Messaggio da progettogayforum » giovedì 28 marzo 2013, 1:35

San Pio V, Antonio Ghisleri (1504-1572) (Michele il suo nome in religione) entrato tra i domenicani giovanissimo, dopo avere retto diversi conventi domenicani chiese e ottenne di essere inquisitore a Como, passò quindi all’inquisizione romana e divenne Commissario generale dell’Inquisizione, nel 1558 fu nominato Grande Inquisitore.

Al tempo in cui Ghisleri era Inquisitore generale due domenicani, Valerio Malvicino e Alfonso Urbino, inquisitori della Calabria, si occuparono delle comunità valdesi di qui luoghi. Gli interessi dell’Inquisizione e del regno di Napoli, anche quelli economici (metà dei beni requisiti agli eretici andavano all’Inquisizione e metà al Re di Napoli), si intrecciarono con la repressione dell’eresia condotta in forma violenta.

Il Sant'Uffizio emanò il 9 febbraio 1561 alcune ordinanze che intendevano disciplinare la vita delle popolazioni valdesi di Calabria dette ultramontane. Erano vietate le riunioni di più di sei persone, l'uso della loro lingua occitana, il matrimonio tra di loro per i prossimi 25 anni, era consentito solo sposarsi con «italiani». I bambini dovevano essere istruiti nella dottrina cattolica, tutti dovevano ascoltare la messa ogni mattina, confessarsi e comunicarsi ogni giorno festivo e chi aveva abiurato doveva indossare l'«abitello giallo» che distingueva gli eretici pentiti. Il Ghisleri (San Pio V) era in contatto epistolare col Malvicino di cui approvò l’operato al punto che era intenzionato a nominarlo vescovo di una diocesi del Regno di Napoli, cosa che non accadde per l’opposizione del Cardinale Santori.

Quando Malvicino e Urbino proposero ai Valdesi l’alternativa tra l’abiura e la morte quelli si diedero alla macchia e intorno a Guardia Fuscalda, San Sisto dei Valdesi, Montalto, San Vincenzo, Argentina, Vaccarizzo e Piano dei Rossi, fu organizzata una colossale caccia al Veldese. 2200 tra uomini, donne e bambini valdesi furono trucidati con modalità raccapriccianti e altri 1600 furono catturati. Tutto questo è stato opera dell’Inquisizione a difesa della fede, ma non basta.

Paolo IV Carafa (anche lui un papa inquisitore come San Pio V) due mesi dopo essere asceso al soglio pontificio, nel 1555, con la bolla Cum nimis absurdum istituì i ghetti per gli Ebrei con una serie di limitazioni e vessazioni che diedero la prima spinta alla fuga degli Ebrei dallo stato pontificio, si tratta in sostanza di una legislazione nettamente discriminatoria e antisemita. Il suo successore, Pio IV, cercò di mitigare e di limitare il peso delle norme antisemite di Paolo IV ma San Pio V Ghisleri, nel 1566 con la bolla Romanus Pontifex ripristinò la legislazione antiebraica di Paolo IV Carafa, che Pio V stimava molto perché entrambi provenivano dalle file dell’Inquisizione.

La bolla di San Pio V Hebraeorum gens, del 26 febbraio 1569 decretò l’espulsione degli Ebrei dallo Stato Pontificio con le sole eccezioni dei residenti nei ghetti di Roma e Ancona, ma al di là del contenuto precettivo la bolla è un vero manifesto dell’antisemitismo, rimprovera ai “perfidi Giudei” di aver perso il favore di Dio in ragione delle loro colpe e di essere stati condannati a continue peregrinazioni senza mai avere una patria finché la pietà cristiana, commiserando la loro triste sorte, non tollerò la presenza dei Giudei, ma essi, comunque, con la loro empietà e le loro pessime arti hanno spinto la situazione ad un punto tale che il papa si è sentito in dovere, per la salvezza dei Cristiani, di frenare la violenza di un tale morbo. Il papa accusa gli Ebrei di essere usurai e di sfruttare i poveri Cristiani, di essere ladri e ricettatori, di essere lenoni e maghi dediti ai malefici, che inducono con trucchi satanici a credere di essere in grado di vedere il futuro o di trovare tesori. I toni poi si alzano contro questa gente perversa che provoca ogni giorno danni gravissimi agli stati cristiani, e il Papa decreta che tutti gli Ebrei dovranno andarsene dallo stato Pontificio entro tre mesi, decorso quel termine, se alcuni saranno trovati ancora sul territorio pontificio, i loro beni saranno confiscati e essi stessi saranno ridotti in stato di perpetua servitù. Si tratta in pratica di una forma di razzismo misto a intolleranza religiosa.

Date queste premesse veniamo ad analizzare la posizione di San Pio V nei confronti degli omosessuali. Riporto qui di seguito due constitutiones che definiscono la questione.

San Pio V, Costituzione Cum primun, del 1° aprile 1566,

Disposizioni circa l’osservanza del culto divino nella chiese, e l’osservanza delle festività, e anche contro i simoniaci, i bestemmiatori, i sodomiti e i concubini.

Pio vescovo servo dei servi di Dio, a perpetua memoria

(Esordio]
Non appena ricevemmo l’ufficio apostolico affidatoci per disposizione divina, subito concentrammo tutta la nostra cura e tutta la nostra meditazione sulla salvezza del gregge del Signore affidato alla nostra fedeltà e stabilimmo, con l’aiuto di Dio, di dirigere i fedeli di Cristo in modo che, astenendosi dai vizi e dai peccati seguano il cammino che conduce alla vita eterna.

[Il motivo di questa decisione]
$ 1. Dopo aver rivolto l’acutezza della nostra mente a rimuovere tutte le cose che in qualsiasi modo potessero offendere la Maestà divina, in primo luogo decidemmo di emendare senza nessuna dilazione quelle che più delle altre possono dispiacere a Dio e possono provocare la sua ira, così come ci insegnano le Scritture riportandone grevissimi esempi: certamente il culto divino trascurato, la piaga della simonia, il crimine della bestemmia e l’esecrando vizio della libidine contro natura, cose per le quali i popoli e le nazioni sono spesso colpiti per giusta vendetta di Dio dalle calamità delle guerre, della carestia e della pestilenza. Anche se conto coloro che avessero confessato crimini così gravi, sono state emanate dai nostri predecessori molte disposizioni, tuttavia, dato che è poca cosa emanare le leggi se non ci sono coloro che a tempo debito le eseguano:

[Riaffermazione delle antiche sanzioni contra la disobbedienza a questo decreto]
$2. Affinché non accada che qualcuno osi sperare l’impunità in ragione della tolleranza, sapendo che i più sogliono tenersi lontani dalla volontà di peccare più per effetto dalla gravità delle pene che del timore di Dio, noi confermiamo tutte le singole sentenze, le censure e le pene che sono state imposte a coloro che avessero commesso tali delitti e anzi, con la nostra apostolica autorità, le rinnoviamo e in nulla attenuiamo il loro rigore, e ammoniamo coloro che non abbiano temuto di perpetrare tali delitti che non solo saranno sottoposti a quelle pene che sono stabilite dai sacri canoni ma saranno sottoposti altresì anche a quelle che le leggi civili stabiliscono e che la discrezione della nostra decisione deciderà in relazione alla qualità delle persone.

[Ordine di eseguire queste disposizioni]
$ 3. Ordiniamo ai vescovi e ai governator pro tempore delle città e dei luoghi del nostro Stato Ecclesiastico, ai primi sotto pena di sospensione a divinis e agli altri di scomunica latae sententiae, che si premurino di catturare quanti non avessero reso il debito culto a Dio nelle chiese o fossero stati trovati macchiati di altri nefandi crimini, in modo da condannarli alle pene che ad essi competono. Sappiano poi gli stessi giudici che se dopo questo nostro decreto saranno stati negligenti nel castigare delitti di questa portata prima di tutto saranno puniti dal giudizio di Dio onnipotente e poi incorreranno anche nella nostra indignazione.

$ 11. Se qualcuno avrà commesso il nefando crimine contro natura, a causa del quale l’ira di Dio venne sui figli della perdizione, sia consegnato al tribunale secolare per essere punito e, se si tratta di un chierico, sia degradato degli ordini e sia sottoposto alla medesima pena.

$ 13. E perché si ottenga molto facilmente notizia dei predetti delitti di simonia, bestemmia e stupro nefando, noi vogliamo che si possa procedere nei singoli casi da parte di qualsiasi giudice competente o in ragione del tipo d delitto o in ragione delle persone, non solo per accusa e inquisizione ma anche a seguito di una semplice denuncia segreta, cosi che fra quelli ci sia spazio per la prevenzione.

$ 14. Ammoniamo tuttavia tutti e ciascuno affinché, tenendo dinanzi agli occhi solo il timore di Dio e non spinti da altra cattiva affezione dell’animo, deferiscano solo i colpevoli e non vessino gli innocenti. Pertanto, se si scoprirà che alcuni hanno denunciato altri in modo calunnioso, noi vogliamo e comandiamo che siano sottoposti alla regola del taglione.
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San Pio V, Costituzione Horrendum illud scelus, del 30 agosto 1568

Contro qualsiasi chierico, sia secolare che regolare, colpevole del crimine nefando.

Pio vescovo servo dei servi di Dio, a perpetua memoria

[Esordio]
Quell’orrendo crimine che sporcò e contaminò le città al punto che esse bruciarono per il tremendo giudizio di Dio con acerbissimo dolore ci assale e gravemente sconvolge il nostro animo tanto che concentriamo tutti i nostri sforzi nel reprimerlo per quanto è possibile.

[Disposizione del Concilio Lateranense]
$ 1. È certamente ben noto il decreto del concilio Lateranense secondo il quale tutti i chierici che fossero stati sorpresi affetti da quella incontinenza che è contro natura e per la quale l’ira di Dio venne sui figli della perdizione, devono essere cacciati dal clero oppure devono essere costretti nei monasteri per fare penitenza.

[La causa di questa nuova disposizione]
$ 2. Ma, affinché il contagio di una tale sciagura non si rafforzi diventando sempre più sfrontato per la speranza dell’impunità che è la spinta più forte verso il peccato, abbiamo deliberato che i chierici colpevoli di questo crimine nefando debbano essere puniti in modo pesantissimo affinché essi che non si fanno spaventare dalla morte dell’anima restino atterriti dalla spada secolare vindice delle leggi civili.

[Imposizione della pena capitale]
$ 3. Pertanto tutto ciò che noi proprio all’inizio del nostro pontificato abbiamo decretato sopra queste cose, intendendo perseguirlo ora in modo più completo e più forte, con l’autorità di questo canone, priviamo di qualsiasi privilegio clericale e di qualsiasi ufficio, dignità o beneficio ecclesiastico ogni e qualsiasi prete o altro chierico secolare o regolare di qualsiasi grado e dignità che metta in pratica una così nefanda scelleratezza, in modo che, degradato dal giudice ecclesiastico, sia immediatamente consegnato all’autorità secolare, che lo sottoponga allo stesso supplizio che si trova stabilito per i laici, secondo la legittima sanzione legale.
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San Pio V, con i criteri di una moderna corte penale internazionale, potrebbe essere accusato di gravissime violazioni dei diritti umani, eppure questo personaggio viene spesso ancora oggi citato come un maestro di morale e un tipico restauratore dei costumi ecclesiastici della controriforma. La sua condanna della omosessualità è considerata un esempio della dottrina ecclesiastica e penso che purtroppo sia proprio così. Ci tengo a sottolineare che Pio V è un santo elevato alla gloria degli altari e presentato come un esempio ai fedeli.
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Ordinationes circa observantiam divini cultus in ecclesiis, et venerationem festivitatum; necnon et contra simoniacos, blasphematores, sodomitas et concubinarios.
Pius episcopus servus servorum Dai, ad perpetuam rei memoriam
[Exordium]
Cum primum apostolatus officium divina nobis dispositione commissum sucepimus, statim omnem curam et cogitationem nostram in dominici gregis fidei nostrae crediti salute defiximus, et christifideles, Deo iuvante, ita dirigere statuimus, ut, a vitiis et peccatis abstinentes, iter, quod ad vitam aeternam ducit, insistant.
[Causa huius consultationis]
$ 1. Cum autem ad omnia, quae divinam Maiestatem aliquo modo possent offendere, movenda, mentis nostrae aciem intenderimus , ea primum et sine mora emendare decrevimus, quae Deo praeter cetera displicere, et iram eius provocare, cum divinae docent Scrprurae, tum gravissima exempla declarant, nempe divini cultus neglectum, simoniae labem, blasphemiae crimen e libidinis naturae contrariae, vitium execrandum, propter quae populi et nationes bellorum, famis et pestilentiae calamitatibus iusta Dei ultione saepe plectuntur. Etsi autem contra eos, qui tam gravia crimina admiserint, multae a praedecessoribus nostris constitutiones editae fuerint, tamen quia parum est leges edere, nisi sint, qui eas debitis temporibus exequantur:
[Innovatio antiquarum poenarum contra inobedien. hiuc constitutioni.]
$ 2. Idcirco, ne qui forsan ex tolerantia sperare impunitatem audeant, sciente plerosque poenarum gravitate magis, quam Dei timore arceri solere a voluntate peccandi, omnes et singulas sententias, censuras et poenas contra eos, qui talia deliquerint, latas confirmamus, et apostolica auctoritate innovamus, nec de earum rigore quicquam relaxamus; admonemusque eos, qui talia perpetrare veriti non fuerint, non solum subituros eas poenas, quae sacris sunt canonibus constitutae, sed aes etiam quas leges civiles comminantur, et nostri quoque arbitrii discretio pro personarum qalitate constituet.
[Mandatum exequendi hanc constitutionem]
$. 3 Mandantes civitatum et locorum Status nostri Ecclesiastici pro tempore ordinariis et gubarnatoribus, illis quidem sub poena suspensionis a divinis, his vero excommunicationis latae sententiae, ut quos debitum Deo cultum in eccesiis non tribuere, aliisque nefandis criminibus pollutos esse comperuerint, comprehendi curent, poenis afficiedos competentibus; scituri etiam ipsi iudices quod, si post hanc nostram constitutionem in castigandis huiumodi delictis negligentes fuerint, primum quidem Dei omnipotentis iudicio obnoxii erunt, deinde nostram quoque incurrent indignationem. …
$ 11. Si quis crimen nefandum contra naturam, propter quod ira Dei venit in filios diffidentiae, perpetraverit, curiae seculari puniendus tradatur; et si claricus fuerit, omnibus ordinibus degradatus simili poena subiiciatur.

$ 13 Et ut praemissorum delictorum simoniae, blasphemiae ac stupri nefandi notizia facilius habeatur, volumus quod in singulis casibus, non solum per accusationem ed inquisitionem, sed atiam ad simplicem et secretam denuciationem procedatur per quoscumque iudices, alias tamen de iure competentes , tam ratione delicti quam personarum, ita quod inter eos locus sit praeventioni.
$14 Monemus praeterea omnes et singulos ut, solum Dei timorem prae oculi habentes et non animi alia prava affectione ducti, culpabiles tantum deferant, innocentes non vexent. Quo si aliqui ex calumnia aliquos denunciasse comperti fuerint, eos ad poenam talionis teneri volumus et mandamus.
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Contra quoscumque clericos, tam saeculares quam regulares, nefandi criminis reos.
Pius episcopus servus servorum Dai, ad perpetuam rei memoriam
[Exordium]
Horrendum illud scelus, quo pollutae foedataeque civitates a tremendo Dei iudicio conflagrarunt, acerbissimum nobis dolorem inurit, graviterque animun nostrum commover, ut ad illud, quantum potest comprimendum studia nostra conferamus.
[Conclilii Lateranensis dispositio]
$ 1. Sane Lateranensi concilio dignoscitur constitutum ut quicumque clerici illa incontinentia, quae contra naturam est, propter quam ira Dei venit in filios diffidentiae, deprehensi fuerint laborare, a clero deiiciantur, vel ad agendam in monasteriis poenitentiam detrudantur.
[Causa huius novae dispositionis]
$ 2. Verum, ne tanti flagitii contagium, impunitatis spe, quae maxima peccandi illecebra est, fidentius invalescat, clericos huius nefarii criminis reos gravius ulciscendos deliberavimus, un qui animae interitu non horrescunt, hos certe deterreat civilium legum vindex gladius saecularis.
[Impositio poenae capitalis]
$ 3. Itaque, quod nos iam in ipso pontificatus nostri principio hac de re decrevimus, plenius nunc fortiusque persequi intendentes, omnes quoscumque presbyteros et alios clericos saeculares et regulares, cuiuscumque gradus ed dignitatis, tam dirum nefas exercentes, omni privilegio clericali omnique officio, dignitate et beneficio ecclesiatico, praesentis canonis aucrotitate, privamus. Ita quod per iudicem ecclesiasticum degradati, potestati statim saeculari tradantur, qui de eis illud idem capiat supplicium, quod in laicos hoc in exitio devolutos, legitimis reperitur sanctionibus constitutum

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Tom
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Re: SAN PIO V E GLI OMOSESSUALI

Messaggio da Tom » giovedì 28 marzo 2013, 21:26

Riporto quanto scrive Eric Frattini su Pio V nel suo libro "I papi e il sesso". Il brano che segue è tratto dal quindicesimo capitolo, intitolato "Il tempo dell'astinenza" (1555-1644)
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Pio IV morì il 9 dicembre 1565. Il suo successore fu il cardinale e inquisitore Michele Ghislieri, eletto il 7 gennaio 1566, che assunse il nome di Pio V (1566-1572). Si dice che, quando nel 1551 era stato nominato da papa Paolo IV grande inquisitore di Roma, il futuro Pio V fosse già padre di tre figli, avuti con la donna che era stata la sua amante mentre era inquisitore a Como e a Bergamo. In quella città, Ghislieri si era guadagnato il soprannome di «Boia di Bergamo» per il gran numero di persone, eretici e non, che aveva mandato al rogo e nelle lugubri stanze di tortura del Sant'Uffizio (nota 6). Dopo l'elezione a Sommo Pontefice, la vita privata di Pio V fu oggetto di pettegolezzi. Si diceva che avesse abbandonato i piaceri sessuali quando era stato nominato generale dell'inquisizione di Roma e che da allora si fosse dedicato a trasformare il Vaticano in un santo monastero abitato da celibi. Per esempio, si raccontava che fosse stato sul punto di scomunicare tutti i cuochi al proprio servizio quando aveva scoperto che il brodo da bere nei giorni di digiuno era stato preparato con carne di pollo (nota 7) .Uno dei provvedimenti adottati da Pio V cercò di mettere fine per sempre «alla grande piaga della prostituzione» che affliggeva l'immorale Roma. I suoi principali consiglieri furono anche incaricati di espellere le prostitute più care della città che, curiosamente, "soddisfacevano" le necessità della curia. Il senato e la maggior parte delle famiglie della nobiltà romana protestarono, sostenendo che la prostituzione era cresciuta all'ombra del celibato del clero e che, se le meretrici avessero lasciato la città, «nessuna donna per bene si sarebbe salvata dal perdere la verginità e l'onore». Ma Pio V era determinato a ripulire Roma dalle meretrici, per cui ordinò a tutte le donne che esercitavano la prostituzione di sposarsi, altrimenti sarebbero state espulse dopo essere state flagellate in pubblico. Pio V fu indubbiamente un guardiano dell'astinenza. Vietò la sodomia nel clero, proibì ai romani di entrare nelle taverne e agli scapoli di avere domestiche; vietò alle suore di tenere nei conventi asini e cani maschi per evitare atti di zoofilia; trattò gli omosessuali al pari degli eretici e molti furono messi al rogo. Gli uomini accusati di adulterio erano frustati pubblicamente, mentre le donne venivano rapate a zero e giustiziate nelle piazze. Gli storici concordano nel sostenere che Pio V odiava estremamente le donne. Scomunicò la potente Elisabetta I d'Inghilterra, con l'accusa di essere una «serva del vizio», un'«adoratrice del Diavolo» e di aver commesso il peccato di concubinato in diciassette occasioni. Come se non bastasse, appoggiò la cattolica regina di Scozia, Maria Stuarda, e creò il primo servizio d'intelligence del Vaticano, conosciuto con il nome di Santa Alleanza, per uccidere Elisabetta I e mettere Maria sul trono dell'eretica Inghilterra (nota 8). Pio V, come il suo predecessore Paolo IV, fece degli ebrei l'oggetto del proprio odio. Li costrinse a indossare un segno di riconoscimento e li confinò nei ghetti, da dove non potevano uscire senza il permesso dell'autorità ecclesiastica della città. Molti ebrei, soprattutto bambini e anziani, furono vittime della fame e delle malattie, poiché ai medici era impedito l'accesso al ghetto. Al santo Pio V è da attribuire la norma stabilita nel 1567 che vietava di seppellire nello stesso posto i sacerdoti e i loro figli e quella che impediva il matrimonio tra un laico e la figlia di un religioso (nota 9) . Pio V morì a Roma il primo maggio 1572. Questo papa sadico, assassino, torturatore e antisemita fu beatificato nel 1672 da papa Clemente X, e canonizzato il 22 maggio 1712 da Clemente XI (nota 10).

[6] N. Cawthorne, Sex Lives of the Popes, Prion Books Ltd.
[7] I. Barrow, A treatise of the Pope's Supremacy, Kessinger Publishing, Whitefish, 2005.
[8] Oggi i servizi segreti della Santa Sede sono conosciuti con il nome di Entità. Si veda E. Frattini, La Santa Alianza. Cinco siglos de espionaje vaticano, Espasa Calpe, Madrid, 2004 (trad. it.: L'Entità. La clamorosa scoperta del servizio segreto vaticano: intrighi, omicidi, complotti degli ultimi cinquecento anni, Fazi, Roma, 2008).
[9] K. Deschner, Das Kreuz mit der Kirche. Eine Sexualgeschichte des Christentums, W. Heyne, München, 1978 (trad, it.: La croce della Chiesa. Storia del sesso nel cristianesimo, Massari, Bolsena, 2000).
[10] J. Paredes et al., Diccionario de los Papas y Concilios, Ariel, Barcelona, 1998.
"La vita giusta è quella ispirata dall'amore e guidata dalla conoscenza"
(B.Russell)

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