COSTITUZIONE E LAICITA' DELLO STATO

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COSTITUZIONE E LAICITA' DELLO STATO

Messaggio da progettogayforum » domenica 27 aprile 2014, 12:19

La Sentenza Corte Costituzionale n. 203 del 12 aprile 1989, ha affermato in modo netto il “principio supremo della laicità dello Stato” esprimendosi come segue:

“3. Questa Corte ha statuito, e costantemente osservato, che i principî supremi dell’ordinamento costituzionale hanno «una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale, sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare copertura costituzionale fornita dall’art. 7, secondo comma, della Costituzione, non si sottraggono all’accertamento della loro conformità ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale (v. sentenze n. 30 del 1971, n. 12 del 1972, n. 175 del 1973, n. 1 del 1977 e n. 18 del 1982), sia quando ha affermato che la legge di esecuzione del Trattato della C.E.E. può essere assoggettata al sindacato di questa Corte in riferimento ai principî fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana (v. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984)» (cfr. sentenza n. 1146 del 1988). [omissis]
4. I valori richiamati concorrono, con altri (artt. 7, 8 e 20 della Costituzione), a strutturare il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica.”

Mi chiedo perché, nei numerosi progetti di modifica della carta costituzionale non emerga mai l’esigenza di formalizzare il principio supremo di laicità dello Stato, introducendolo in modo esplicito in Costituzione.

Il primo articolo della Costituzione della Repubblica francese inizia così:
“La Francia è une Repubblica indivisibile, laica, democratica et sociale.”

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